IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma,  114,  117  e  119,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, ed in particolare gli articoli 2, 17 e 26; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011; 
  Considerato  che  non  e'  stata  raggiunta  l'intesa  in  sede  di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 maggio 2011; 
  Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio  2009,
n. 42, ed i pareri delle Commissioni parlamentari competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2011; 
  Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
semplificazione normativa e  del  Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni per la coesione territoriale, di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
               Relazione di fine legislatura regionale 
 
  1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il
rispetto dell'unita'  economica  e  giuridica  della  Repubblica,  il
principio di trasparenza delle decisioni di entrata e  di  spesa,  le
Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura. 
  2. La relazione di fine legislatura e' sottoscritta dal  Presidente
della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la
data di scadenza della legislatura. Entro e non  oltre  dieci  giorni
dopo  la  sottoscrizione  della  relazione,   essa   deve   risultare
certificata dagli organi di  controllo  interno  regionale  e,  nello
stesso  termine,  trasmessa  al  Tavolo  tecnico   interistituzionale
istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento  della
finanza pubblica di cui all'articolo 33  del  decreto  legislativo  6
maggio  2011,  n.  68,  composto  pariteticamente  da  rappresentanti
ministeriali  e  regionali.  Il  Tavolo  tecnico   interistituzionale
verifica, per quanto di propria competenza, la conformita' di  quanto
esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari  in
proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle  Regioni
alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al Presidente
della Giunta regionale. Per quanto attiene al settore sanitario e, in
particolare, per i contenuti di cui al comma 4, lettere  c),  per  la
parte relativa agli enti del servizio sanitario regionale, d), e)  ed
f), la verifica e' effettuata, entro il  medesimo  termine  di  venti
giorni, dai Tavoli tecnici che, ai sensi delle vigenti  disposizioni,
sono deputati alla verifica dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi
compresa la struttura tecnica di monitoraggio prevista  dall'articolo
3 dell'intesa Stato-Regioni in  materia  sanitaria  per  il  triennio
2010-2012, sulla base delle risultanze emerse in sede di verifica dei
medesimi Piani ovvero, per le regioni  non  sottoposte  al  piano  di
rientro, sulla base della verifica degli adempimenti annuali  di  cui
all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191.  Il
rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati sul  sito
istituzionale della regione entro il giorno successivo alla  data  di
ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale
da parte del Presidente della Giunta regionale. Entrambi i  documenti
sono inoltre trasmessi dal Presidente  della  Giunta  regionale  alla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
  3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio  regionale,  la
sottoscrizione della relazione e la  certificazione  da  parte  degli
organi di controllo  interno  avvengono  entro  quindici  giorni  dal
provvedimento  di  indizione  delle  elezioni.  Il   Tavolo   tecnico
interistituzionale invia quindi al Presidente della Giunta  regionale
il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la
relazione  di  fine  legislatura  sono  infine  pubblicati  sul  sito
istituzionale della Regione entro il giorno successivo alla  data  di
ricevimento  del  rapporto  da  parte  del  citato   Tavolo   tecnico
interistituzionale. 
  4.  La  relazione  di  fine  legislatura  contiene  la  descrizione
dettagliata delle principali  attivita'  normative  e  amministrative
svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a: 
    a) sistema ed esiti dei controlli interni; 
    b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
    c)  eventuali  carenze  riscontrate  nella  gestione  degli  enti
comunque sottoposti al controllo della regione,  nonche'  degli  enti
del  servizio  sanitario  regionale,  con  indicazione  delle  azioni
intraprese per porvi rimedio; 
    d) eventuali  azioni  intraprese  per  contenere  la  spesa,  con
particolare riguardo a quella sanitaria,  e  stato  del  percorso  di
convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori  quantitativi
e  qualitativi  relativi  agli  output  dei   servizi   resi,   anche
utilizzando come parametro  di  riferimento  realta'  rappresentative
dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi; 
    e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore
sanitario, quantificazione  certificata  della  misura  del  relativo
indebitamento regionale; 
    f) la individuazione di  eventuali  specifici  atti  legislativi,
regolamentari o amministrativi  cui  sono  riconducibili  effetti  di
spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio; 
    g) stato certificato del bilancio regionale. 
  5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  il  Ministro  per  i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le
riforme per il federalismo e con  il  Ministro  della  salute,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
adotta uno schema tipo per  la  redazione  della  relazione  di  fine
legislatura,  differenziandolo  eventualmente  per  le  Regioni   non
assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria. 
  6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di  redazione  della
relazione di fine legislatura il Presidente della Giunta regionale e'
tenuto  a  darne  notizia,  motivandone  le  ragioni,  nella   pagina
principale del sito istituzionale dell'ente. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              Si riporta il testo degli art. 76, 114, 117 e 119 della
          Costituzione: 
              "Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti." 
              "Art. 114. La  Repubblica  e'  costituita  dai  Comuni,
          dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e
          dallo Stato. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni sono enti autonomi con  propri  statuti,  poteri  e
          funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. 
              Roma e' la capitale della Repubblica.  La  legge  dello
          Stato disciplina il suo ordinamento." 
              "Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata  dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali . 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali . 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato . 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato . 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni . 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato." 
              "Art.  119.  I   Comuni,   le   Province,   le   Citta'
          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata e di spesa. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.". 
              La legge 5 maggio 2009, n. 42  (Delega  al  Governo  in
          materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
          119 della Costituzione), e' pubblicata nella Gazz.  Uff.  6
          maggio 2009, n. 103. 
              Si riporta il testo degli articoli 2,  17  e  26  della
          citata legge n. 42 del 2009: 
              "Art. 2. Oggetto e finalita' 
              1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  trenta
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno  o  piu'  decreti   legislativi   aventi   ad   oggetto
          l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al  fine
          di  assicurare,  attraverso  la  definizione  dei  principi
          fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del
          sistema tributario e  la  definizione  della  perequazione,
          l'autonomia  finanziaria  di   comuni,   province,   citta'
          metropolitane e regioni nonche' al fine  di  armonizzare  i
          sistemi contabili e gli schemi  di  bilancio  dei  medesimi
          enti e i relativi termini di presentazione e  approvazione,
          in funzione delle esigenze di  programmazione,  gestione  e
          rendicontazione della finanza pubblica. 
              2. Fermi restando  gli  specifici  principi  e  criteri
          direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
          5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
          25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui  al  comma  1
          del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
          criteri direttivi generali: 
              a)  autonomia  di  entrata  e  di  spesa   e   maggiore
          responsabilizzazione    amministrativa,    finanziaria    e
          contabile di tutti i livelli di governo; 
              b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di governo
          e  concorso  di  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   al
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale
          in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea  e  dai
          trattati internazionali; 
              c) razionalita' e coerenza dei singoli  tributi  e  del
          sistema tributario nel suo complesso;  semplificazione  del
          sistema tributario, riduzione degli  adempimenti  a  carico
          dei  contribuenti,  trasparenza  del  prelievo,  efficienza
          nell'amministrazione dei  tributi;  rispetto  dei  principi
          sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente  di  cui
          alla legge 27 luglio 2000, n. 212; 
              d) coinvolgimento  dei  diversi  livelli  istituzionali
          nell'attivita' di  contrasto  all'evasione  e  all'elusione
          fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale; 
              e) attribuzione di risorse  autonome  ai  comuni,  alle
          province, alle citta'  metropolitane  e  alle  regioni,  in
          relazione alle rispettive competenze, secondo il  principio
          di  territorialita'  e  nel  rispetto  del   principio   di
          solidarieta'   e   dei    principi    di    sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza  di  cui  all'articolo  118
          della Costituzione; le  risorse  derivanti  dai  tributi  e
          dalle entrate propri  di  regioni  ed  enti  locali,  dalle
          compartecipazioni al gettito  di  tributi  erariali  e  dal
          fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
          normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite; 
              f) determinazione del costo e del  fabbisogno  standard
          quale costo e fabbisogno che, valorizzando  l'efficienza  e
          l'efficacia, costituisce  l'indicatore  rispetto  al  quale
          comparare e valutare l'azione pubblica;  definizione  degli
          obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
          regionali   e   locali   nell'esercizio   delle    funzioni
          riconducibili ai livelli  essenziali  delle  prestazioni  o
          alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo
          comma, lettere m) e p), della Costituzione; 
              g) adozione per le proprie  politiche  di  bilancio  da
          parte di regioni, citta' metropolitane, province  e  comuni
          di regole coerenti con quelle  derivanti  dall'applicazione
          del patto di stabilita' e crescita; 
              h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
          piano dei conti integrato; adozione  di  comuni  schemi  di
          bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
          classificazione economica e  funzionale  individuata  dagli
          appositi regolamenti comunitari in materia di  contabilita'
          nazionale  e  relativi  conti  satellite;  adozione  di  un
          bilancio consolidato con le  proprie  aziende,  societa'  o
          altri organismi controllali,  secondo  uno  schema  comune;
          affiancamento,  a   fini   conoscitivi,   al   sistema   di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  ispirati   a   comuni
          criteri di contabilizzazione; raccordabilita'  dei  sistemi
          contabili  e  degli   schemi   di   bilancio   degli   enti
          territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai  fini
          della procedura per i disavanzi eccessivi;  definizione  di
          una tassonomia per la riclassificazione dei dati  contabili
          e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui  alla
          presente   legge   tenute   al   regime   di   contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi;  definizione  di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
          diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione  agli
          articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il  quale
          regioni ed enti  locali  devono  comunicare  al  Governo  i
          propri bilanci preventivi e consuntivi, come  approvati,  e
          previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
          lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; 
              i) previsione dell'obbligo  di  pubblicazione  in  siti
          internet  dei   bilanci   delle   regioni,   delle   citta'
          metropolitane,  delle  province  e  dei  comuni,  tali   da
          riportare in modo semplificato le entrate e  le  spese  pro
          capite secondo  modelli  uniformi  concordati  in  sede  di
          Conferenza unificata; 
                l) salvaguardia dell'obiettivo  di  non  alterare  il
          criterio della  progressivita'  del  sistema  tributario  e
          rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini
          del concorso alle spese pubbliche; 
              m)  superamento   graduale,   per   tutti   i   livelli
          istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: 
              1) del fabbisogno standard  per  il  finanziamento  dei
          livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo  comma,
          lettera  m),   della   Costituzione,   e   delle   funzioni
          fondamentali  di  cui  all'articolo  117,  secondo   comma,
          lettera p), della Costituzione; 
                  2) della perequazione della capacita'  fiscale  per
          le altre funzioni; 
                n)  rispetto  della  ripartizione  delle   competenze
          legislative fra Stato e regioni in  tema  di  coordinamento
          della finanza pubblica e del sistema tributario; 
              o) esclusione di ogni doppia imposizione  sul  medesimo
          presupposto, salvo  le  addizionali  previste  dalla  legge
          statale o regionale; 
              p) tendenziale  correlazione  tra  prelievo  fiscale  e
          beneficio connesso alle funzioni esercitate sul  territorio
          in modo da favorire la corrispondenza  tra  responsabilita'
          finanziaria e amministrativa; continenza e  responsabilita'
          nell'imposizione di tributi propri; 
                q) previsione  che  la  legge  regionale  possa,  con
          riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione  da
          parte dello Stato: 
              1) istituire tributi regionali e locali; 
                  2) determinare le variazioni delle  aliquote  o  le
          agevolazioni che comuni, province  e  citta'  metropolitane
          possono applicare nell'esercizio  della  propria  autonomia
          con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1); 
              r)  previsione  che  la  legge  regionale  possa,   nel
          rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti
          dalla legge statale, valutare la modulazione  delle  accise
          sulla  benzina,  sul  gasolio  e  sul   gas   di   petrolio
          liquefatto, utilizzati  dai  cittadini  residenti  e  dalle
          imprese  con  sede  legale  e   operativa   nelle   regioni
          interessate  dalle  concessioni  di  coltivazione  di   cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 25  novembre  1996,
          n. 625, e successive modificazioni; 
              s) facolta' delle regioni di istituire a  favore  degli
          enti locali compartecipazioni  al  gettito  dei  tributi  e
          delle compartecipazioni regionali; 
              t) esclusione di interventi  sulle  basi  imponibili  e
          sulle aliquote  dei  tributi  che  non  siano  del  proprio
          livello  di  governo;  ove  i  predetti  interventi   siano
          effettuati  dallo  Stato  sulle  basi  imponibili  e  sulle
          aliquote riguardanti i tributi degli enti locali  e  quelli
          di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2),
          essi sono possibili, a parita' di  funzioni  amministrative
          conferite, solo se prevedono  la  contestuale  adozione  di
          misure per la completa compensazione  tramite  modifica  di
          aliquota  o  attribuzione  di  altri   tributi   e   previa
          quantificazione finanziaria  delle  predette  misure  nella
          Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti  interventi
          sono   accompagnati   da   una   riduzione   di    funzioni
          amministrative dei livelli di governo i  cui  tributi  sono
          oggetto degli  interventi  medesimi,  la  compensazione  e'
          effettuata in misura corrispondente  alla  riduzione  delle
          funzioni; 
              u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento
          e di riscossione che  assicurino  modalita'  efficienti  di
          accreditamento diretto o  di  riversamento  automatico  del
          riscosso agli enti titolari del tributo; previsione  che  i
          tributi erariali compartecipati abbiano integrale  evidenza
          contabile nel bilancio dello Stato; 
              v) definizione di modalita' che  assicurino  a  ciascun
          soggetto  titolare  del  tributo  l'accesso  diretto   alle
          anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita'  di
          gestione  tributaria,   assicurando   il   rispetto   della
          normativa a tutela della riservatezza dei dati personali; 
              z) premialita' dei comportamenti virtuosi ed efficienti
          nell'esercizio della potesta'  tributaria,  nella  gestione
          finanziaria  ed  economica  e  previsione   di   meccanismi
          sanzionatori per gli enti che non rispettano gli  equilibri
          economico-finanziari o non assicurano i livelli  essenziali
          delle prestazioni di cui all'articolo 117,  secondo  comma,
          lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni
          fondamentali  di  cui  all'articolo  117,  secondo   comma,
          lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche
          modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso  in  cui
          la  regione  o  l'ente  locale  non  assicuri   i   livelli
          essenziali  delle  prestazioni  di  cui  all'articolo  117,
          secondo  comma,   lettera   m),   della   Costituzione,   o
          l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo
          117, secondo  comma,  lettera  p),  della  Costituzione,  o
          qualora gli scostamenti dal patto  di  convergenza  di  cui
          all'articolo    18    della    presente    legge    abbiano
          caratteristiche permanenti e  sistematiche,  adotta  misure
          sanzionatorie ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  lettera
          e), che sono commisurate all'entita' di tali scostamenti  e
          possono comportare l'applicazione di misure automatiche per
          l'incremento delle entrate tributarie ed  extra-tributarie,
          e puo' esercitare nei casi piu' gravi il potere sostitutivo
          di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione,
          secondo quanto  disposto  dall'articolo  8  della  legge  5
          giugno  2003,  n.  131,   e   secondo   il   principio   di
          responsabilita' amministrativa e finanziaria; 
              aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a
          carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso
          di mancato rispetto dei criteri uniformi di  redazione  dei
          bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel  caso
          di mancata o tardiva comunicazione dei  dati  ai  fini  del
          coordinamento della finanza pubblica; 
              bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di
          flessibilita' fiscale  nella  costituzione  di  insiemi  di
          tributi e compartecipazioni, da attribuire alle  regioni  e
          agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata  in
          misura    rilevante    da    tributi    manovrabili,    con
          determinazione, per  ciascun  livello  di  governo,  di  un
          adeguato grado di autonomia di entrata, derivante  da  tali
          tributi; 
              cc) previsione di una  adeguata  flessibilita'  fiscale
          articolata su piu' tributi con una base imponibile  stabile
          e  distribuita  in  modo   tendenzialmente   uniforme   sul
          territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni
          ed enti locali, comprese quelle  a  piu'  basso  potenziale
          fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita',
          il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali
          delle prestazioni e alle funzioni fondamentali  degli  enti
          locali; 
              dd)  trasparenza  ed  efficienza  delle  decisioni   di
          entrata  e  di  spesa,  rivolte  a  garantire   l'effettiva
          attuazione  dei  principi  di  efficacia,   efficienza   ed
          economicita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b); 
              ee) riduzione  della  imposizione  fiscale  statale  in
          misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di  entrata
          di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard  e
          corrispondente riduzione  delle  risorse  statali  umane  e
          strumentali; eliminazione dal bilancio  dello  Stato  delle
          previsioni  di  spesa  relative  al   finanziamento   delle
          funzioni attribuite a regioni, province,  comuni  e  citta'
          metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle
          risorse per gli interventi di cui all'articolo 119,  quinto
          comma, della Costituzione; 
              ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in
          modo da consentire  anche  una  piu'  piena  valorizzazione
          della sussidiarieta' orizzontale; 
              gg) individuazione di strumenti idonei  a  favorire  la
          piena  attuazione  degli  articoli  29,  30  e   31   della
          Costituzione, con riguardo ai  diritti  e  alla  formazione
          della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti; 
              hh) territorialita' dei tributi regionali  e  locali  e
          riferibilita'  al  territorio  delle  compartecipazioni  al
          gettito dei  tributi  erariali,  in  conformita'  a  quanto
          previsto dall'articolo 119 della Costituzione; 
              ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva
          e autonomia di  gestione  delle  proprie  risorse  umane  e
          strumentali da parte del settore  pubblico;  previsione  di
          strumenti che consentano autonomia ai  diversi  livelli  di
          governo nella gestione della contrattazione collettiva; 
              ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale del
          quadro di  finanziamento,  in  misura  corrispondente  alle
          funzioni attribuite; 
              mm)  individuazione,  in  conformita'  con  il  diritto
          comunitario,  di  forme  di  fiscalita'  di  sviluppo,  con
          particolare riguardo alla creazione di nuove  attivita'  di
          impresa nelle aree sottoutilizzate. 
              3. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, del Ministro per le riforme  per  il  federalismo,
          del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro
          per i rapporti  con  le  regioni  e  del  Ministro  per  le
          politiche   europee,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'interno,   con   il   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione e l'innovazione e con  gli  altri  Ministri
          volta a volta competenti  nelle  materie  oggetto  di  tali
          decreti. Gli schemi di decreto legislativo,  previa  intesa
          da  sancire  in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, sono trasmessi  alle  Camere,  ciascuno  corredato  di
          relazione  tecnica   che   evidenzi   gli   effetti   delle
          disposizioni recate dal  medesimo  schema  di  decreto  sul
          saldo netto da finanziare, sull'indebitamento  netto  delle
          amministrazioni pubbliche  e  sul  fabbisogno  del  settore
          pubblico, perche' su di essi sia espresso il  parere  della
          Commissione di  cui  all'articolo  3  e  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per  le  conseguenze  di  carattere
          finanziario, entro novanta giorni  dalla  trasmissione.  In
          mancanza di intesa nel termine di cui  all'articolo  3  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  il  Consiglio
          dei ministri delibera,  approvando  una  relazione  che  e'
          trasmessa alle Camere. Nella  relazione  sono  indicate  le
          specifiche  motivazioni  per  cui  l'intesa  non  e'  stata
          raggiunta. 
              4. Decorso il termine per l'espressione dei  pareri  di
          cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati.
          Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
          parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere  con  le  sue
          osservazioni  e  con  eventuali   modificazioni   e   rende
          comunicazioni davanti a  ciascuna  Camera.  Decorsi  trenta
          giorni dalla  data  della  nuova  trasmissione,  i  decreti
          possono comunque essere  adottati  in  via  definitiva  dal
          Governo.   Il   Governo,   qualora,   anche    a    seguito
          dell'espressione  dei  pareri  parlamentari,  non   intenda
          conformarsi all'intesa raggiunta in  Conferenza  unificata,
          trasmette alle Camere e alla  stessa  Conferenza  unificata
          una relazione  nella  quale  sono  indicate  le  specifiche
          motivazioni di difformita' dall'intesa. 
              5.  Il  Governo  assicura,  nella  predisposizione  dei
          decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione
          con le regioni e gli enti locali. 
              6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1
          e' adottato entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.  Un  decreto  legislativo,  da
          adottare entro il termine previsto al comma 1 del  presente
          articolo, disciplina la  determinazione  dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
          prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il  Governo
          trasmette  alle  Camere,  entro  il  30  giugno  2010,  una
          relazione concernente il quadro generale  di  finanziamento
          degli enti territoriali e ipotesi di  definizione  su  base
          quantitativa  della  struttura  fondamentale  dei  rapporti
          finanziari tra lo Stato, le regioni, le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
          delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
          e' comunque trasmessa alle Camere  prima  degli  schemi  di
          decreto   legislativo    concernenti    i    tributi,    le
          compartecipazioni   e   la    perequazione    degli    enti
          territoriali. 
              7. Entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottati   decreti   legislativi    recanti    disposizioni
          integrative  e  correttive  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi previsti dalla presente legge  e  con  la
          procedura di cui ai commi 3 e 4." 
              "Art.  17.  Coordinamento  e  disciplina  fiscale   dei
          diversi livelli di governo 
              1. I decreti legislativi di  cui  all'articolo  2,  con
          riguardo al coordinamento e  alla  disciplina  fiscale  dei
          diversi  livelli  di  governo,  sono  adottati  secondo   i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) garanzia della trasparenza delle  diverse  capacita'
          fiscali e delle risorse complessive per  abitante  prima  e
          dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio
          dell'ordine della graduatoria delle capacita' fiscali e  la
          sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro
          economico territoriale; 
              b) rispetto degli obiettivi del conto  consuntivo,  sia
          in termini di competenza sia  di  cassa,  per  il  concorso
          all'osservanza del  patto  di  stabilita'  e  crescita  per
          ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione  dei
          parametri fondamentali sulla base dei quali e' valutata  la
          virtuosita'  dei  comuni,  delle  province,  delle   citta'
          metropolitane  e  delle  regioni,  anche  in  relazione  ai
          meccanismi   premiali   o    sanzionatori    dell'autonomia
          finanziaria; 
              c) assicurazione degli obiettivi sui saldi  di  finanza
          pubblica da  parte  delle  regioni  che  possono  adattare,
          previa concertazione con  gli  enti  locali  ricadenti  nel
          proprio territorio regionale, le regole e i  vincoli  posti
          dal legislatore  nazionale,  differenziando  le  regole  di
          evoluzione  dei  flussi  finanziari  dei  singoli  enti  in
          relazione  alla  diversita'  delle  situazioni  finanziarie
          esistenti nelle diverse regioni; 
              d) individuazione di  indicatori  di  efficienza  e  di
          adeguatezza atti a garantire adeguati  livelli  qualitativi
          dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali; 
                e) introduzione di un sistema premiante nei confronti
          degli enti che assicurano elevata qualita'  dei  servizi  e
          livello della pressione fiscale inferiore alla media  degli
          altri enti del proprio livello  di  governo  a  parita'  di
          servizi offerti, ovvero  degli  enti  che  garantiscono  il
          rispetto  di  quanto  previsto  dalla  presente   legge   e
          partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione  di
          oneri  e  di  impegni  nell'interesse  della  collettivita'
          nazionale, ivi compresi  quelli  di  carattere  ambientale,
          ovvero  degli  enti   che   incentivano   l'occupazione   e
          l'imprenditorialita' femminile; introduzione nei  confronti
          degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza
          pubblica  di  un  sistema  sanzionatorio  che,  fino   alla
          dimostrazione della messa in atto di provvedimenti,  fra  i
          quali anche l'alienazione di beni mobiliari  e  immobiliari
          rientranti nel  patrimonio  disponibile  dell'ente  nonche'
          l'attivazione   nella   misura    massima    dell'autonomia
          impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini  il
          divieto di procedere  alla  copertura  di  posti  di  ruolo
          vacanti nelle piante organiche e di iscrivere  in  bilancio
          spese  per  attivita'  discrezionali,  fatte  salve  quelle
          afferenti al cofinanziamento regionale o  dell'ente  locale
          per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di
          meccanismi automatici sanzionatori degli organi di  governo
          e  amministrativi  nel  caso  di  mancato  rispetto   degli
          equilibri e degli obiettivi economico-finanziari  assegnati
          alla regione e agli enti  locali,  con  individuazione  dei
          casi di ineleggibilita' nei confronti degli  amministratori
          responsabili degli  enti  locali  per  i  quali  sia  stato
          dichiarato  lo  stato  di  dissesto  finanziario   di   cui
          all'articolo 244 del citato testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei  casi  di
          interdizione dalle cariche in enti vigilati  o  partecipati
          da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione  di  legge
          di cui all'articolo 126, primo comma,  della  Costituzione,
          rientrano  le  attivita'  che  abbiano  causato  un   grave
          dissesto nelle finanze regionali." 
               "Art. 26. Contrasto dell'evasione fiscale 
              1. I decreti legislativi di  cui  all'articolo  2,  con
          riguardo  al  sistema  gestionale  dei  tributi   e   delle
          compartecipazioni,     nel     rispetto      dell'autonomia
          organizzativa delle  regioni  e  degli  enti  locali  nella
          scelta delle forme di  organizzazione  delle  attivita'  di
          gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a)  previsione   di   adeguate   forme   di   reciproca
          integrazione delle basi informative di  cui  dispongono  le
          regioni, gli enti locali e lo Stato  per  le  attivita'  di
          contrasto dell'evasione dei tributi erariali,  regionali  e
          degli enti locali, nonche' di diretta collaborazione  volta
          a fornire dati ed elementi utili ai fini  dell'accertamento
          dei predetti tributi; 
                b) previsione  di  adeguate  forme  premiali  per  le
          regioni e gli enti locali che  abbiano  ottenuto  risultati
          positivi  in   termini   di   maggior   gettito   derivante
          dall'azione  di  contrasto  dell'evasione  e  dell'elusione
          fiscale.". 
              Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
              "Art. 3. Intese 
              1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
          un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive." 
              Si riporta il testo dell'art. 3 della citata  legge  n.
          42 del 2009: 
              "Art. 3. Commissione parlamentare per l'attuazione  del
          federalismo fiscale 
              1.  E'  istituita  la  Commissione   parlamentare   per
          l'attuazione del federalismo fiscale, composta da  quindici
          senatori e da quindici deputati,  nominati  rispettivamente
          dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
          della Camera  dei  deputati,  su  designazione  dei  gruppi
          parlamentari, in modo da rispecchiarne la  proporzione.  Il
          presidente della Commissione e' nominato tra  i  componenti
          della stessa dal Presidente del Senato della  Repubblica  e
          dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro.
          La Commissione si riunisce per la sua  prima  seduta  entro
          venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di
          due vicepresidenti e di due segretari che, insieme  con  il
          presidente, compongono l'ufficio di presidenza. 
              2. L'attivita' e  il  funzionamento  della  Commissione
          sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
          Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. 
              3.  Gli  oneri   derivanti   dall'istituzione   e   dal
          funzionamento della Commissione e del Comitato  di  cui  al
          comma 4 sono posti per meta' a carico del bilancio  interno
          del Senato della  Repubblica  e  per  meta'  a  carico  del
          bilancio interno  della  Camera  dei  deputati.  Gli  oneri
          connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato  di
          cui al comma  4  sono  a  carico  dei  rispettivi  soggetti
          istituzionali rappresentati, i quali  provvedono  a  valere
          sugli ordinari stanziamenti di bilancio  e  comunque  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Ai
          componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta  alcun
          compenso. 
              4. Al fine di assicurare il raccordo della  Commissione
          con le regioni, le citta' metropolitane, le  province  e  i
          comuni, e' istituito un Comitato  di  rappresentanti  delle
          autonomie   territoriali,   nominato    dalla    componente
          rappresentativa  delle  regioni   e   degli   enti   locali
          nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si
          riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti,  presso
          le sedi del Senato della  Repubblica  o  della  Camera  dei
          deputati, e' composto da dodici membri, dei  quali  sei  in
          rappresentanza delle regioni, due in  rappresentanza  delle
          province  e  quattro  in  rappresentanza  dei  comuni.   La
          Commissione, ogniqualvolta lo ritenga  necessario,  procede
          allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne  acquisisce
          il parere. 
              5. La Commissione: 
              a)  esprime  i  pareri   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di cui all'articolo 2; 
                b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto
          dalla presente legge e ne  riferisce  ogni  sei  mesi  alle
          Camere fino alla conclusione della fase transitoria di  cui
          agli articoli 20 e 21. A tal fine puo'  ottenere  tutte  le
          informazioni   necessarie   dalla    Commissione    tecnica
          paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di  cui
          all'articolo  4  o  dalla  Conferenza  permanente  per   il
          coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5; 
                c)  sulla  base  dell'attivita'  conoscitiva  svolta,
          formula osservazioni e  fornisce  al  Governo  elementi  di
          valutazione  utili   alla   predisposizione   dei   decreti
          legislativi di cui all'articolo 2. 
              6. Qualora il  termine  per  l'espressione  del  parere
          scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per
          l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
          prorogato di centocinquanta giorni. 
              7. La Commissione e'  sciolta  al  termine  della  fase
          transitoria di cui agli articoli 20 e 21.". 
          Note all'art. 1: 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   33   del   decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni  in  materia
          di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
          delle province, nonche' di determinazione dei costi  e  dei
          fabbisogni standard nel settore sanitario): 
              "Art. 33. Oggetto 
              1. In attuazione dell'articolo 5 della citata legge  n.
          42 del 2009, e'  istituita,  nell'ambito  della  Conferenza
          unificata e senza ulteriori oneri per la  finanza  statale,
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica, quale organismo stabile  di  coordinamento  della
          finanza   pubblica    fra    comuni,    province,    citta'
          metropolitane, regioni e Stato, e ne sono  disciplinati  il
          funzionamento e la composizione.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              "Art. 13. Banca dati delle amministrazioni pubbliche 
              1. Al  fine  di  assicurare  un  efficace  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          nonche' per acquisire gli  elementi  informativi  necessari
          alla ricognizione di cui all'articolo 1,  comma  3,  e  per
          dare attuazione e stabilita'  al  federalismo  fiscale,  le
          amministrazioni pubbliche  provvedono  a  inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
          stesse  amministrazioni  pubbliche  secondo  modalita'   da
          stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentiti  la  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le
          relative variazioni, i conti  consuntivi,  quelli  relativi
          alle operazioni gestionali, nonche' tutte  le  informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati. 
              2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
          1 sono contenuti tutti i dati necessari a  dare  attuazione
          al  federalismo   fiscale.   Tali   dati   sono   messi   a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2,  comma
          6, della presente legge. 
              3.  L'acquisizione  dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici. 
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista dall'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati.". 
              Si riporta il testo del  comma  68  dell'art.  2  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010): 
              "68.  Al  fine  di   consentire   in   via   anticipata
          l'erogazione  del  finanziamento  del  Servizio   sanitario
          nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,  per  gli
          anni 2010, 2011 e 2012: 
              a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma
          6, del decreto legislativo 18  febbraio  2000,  n.  56,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a
          concedere alle regioni a statuto ordinario e  alla  Regione
          siciliana anticipazioni, con  riferimento  al  livello  del
          finanziamento a cui concorre ordinariamente  lo  Stato,  da
          accreditare sulle contabilita' speciali di cui al  comma  6
          dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  in
          essere presso le tesorerie provinciali dello  Stato,  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi  da
          2  a  6,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133; 
              b)   la    misura    dell'erogazione    del    suddetto
          finanziamento, comprensiva di  eventuali  anticipazioni  di
          cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
          delle somme dovute  a  titolo  di  finanziamento  ordinario
          della quota indistinta, al netto delle entrate  proprie  e,
          per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
          al  finanziamento  della  spesa  sanitaria,  quale  risulta
          dall'intesa espressa, ai sensi delle norme  vigenti,  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per  i  medesimi  anni.  Per  le  regioni   che   risultano
          adempienti nell'ultimo triennio rispetto  agli  adempimenti
          previsti dalla normativa vigente, la  misura  della  citata
          erogazione del finanziamento e' fissata al livello  del  98
          per cento; tale livello puo' essere  ulteriormente  elevato
          compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica; 
              c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica
          positiva  degli  adempimenti  regionali  e'  fissata  nelle
          misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui
          alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono
          all'erogazione nella misura del 97 per cento e  per  quelle
          che accedono all'erogazione nella misura del 98  per  cento
          ovvero in misura superiore. All'erogazione di  detta  quota
          si provvede a seguito dell'esito  positivo  della  verifica
          degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e  dalla
          presente legge; 
              d) nelle more dell'espressione  dell'intesa,  ai  sensi
          delle norme vigenti, da parte della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  sulla  ripartizione  delle
          disponibilita'   finanziarie   complessive   destinate   al
          finanziamento    del    Servizio    sanitario    nazionale,
          l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
          commisurata al livello delle erogazioni effettuate  in  via
          anticipata definitiva, a seguito del  raggiungimento  della
          citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
          di riferimento; 
              e) sono autorizzati, in sede di  conguaglio,  eventuali
          recuperi necessari, anche a carico delle somme a  qualsiasi
          titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi; 
              f) sono autorizzate, a  carico  di  somme  a  qualsiasi
          titolo spettanti, le compensazioni degli importi a  credito
          e a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,
          connessi alla mobilita'  sanitaria  interregionale  di  cui
          all'articolo  12,  comma  3,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,    nonche'    alla    mobilita'    sanitaria
          internazionale di  cui  all'articolo  18,  comma  7,  dello
          stesso decreto legislativo n. 502 del  1992,  e  successive
          modificazioni.  I  predetti  importi  sono   definiti   dal
          Ministero  della  salute   d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano.". 
              Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 281
          del 1997, vedasi nelle Note alle premesse.